DL 15/06/1998 n.182 - Vigente alla G.U. 12/07/2003 n. 160

 

 

ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)

ZOOTECNIA (ALLEVAMENTO)

Decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 138). - Decreto convertito in l. 3 agosto 1998, n. 276 (in Gazz. Uff., 12 agosto 1998, n. 187). -- Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari (1).

(1) Titolo così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 276.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999 (4).

3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b) (4).

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli (4).

5. (Omissis) (5).

(1) Il presente comma sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 276 e abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata, sostituiva il comma 8 dell'art. 2, D.L. 1º dicembre 1997, n. 411.

(2) Il presente comma modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 276 e abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata, sopprimeva il quarto periodo del comma 2 e sostituiva il comma 4 dell'art. 4, D.L. 1º dicembre 1997, n. 411.

(3) Il presente comma modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 276 e abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata, aggiungeva il comma 1-bis all'art. 5, D.L. 1º dicembre 1997, n. 411.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 276.

(5) Modifica il comma 2 dell'art. 8, d.lg. 26 maggio 1997, n. 155.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.